In sintesi
Il commercialista è un soggetto obbligato della normativa antiriciclaggio, come il consulente del lavoro, il revisore legale e chiunque svolga professionalmente attività in materia di contabilità e tributi (art. 3, c. 4, D.Lgs. 231/2007). In concreto deve: valutare il rischio a cui è esposto lo studio, adottare procedure e formazione, fare l'adeguata verifica dei clienti al conferimento dell'incarico (salvo le esclusioni dell'art. 17, c. 7) e individuarne il titolare effettivo, conservare documenti e dati per dieci anni, segnalare alla UIF le operazioni sospette, astenersi quando non riesce a completare l'adeguata verifica e comunicare al Ministero dell'economia le violazioni sull'uso del contante di cui viene a conoscenza.
Tre date contano più delle altre. Le regole tecniche del CNDCEC del 16 gennaio 2025 legano l'aggiornamento dell'autovalutazione del rischio all'Analisi nazionale dei rischi: pubblicata quest'ultima il 27 maggio 2025, il termine era il 27 maggio 2026. Il 23 luglio 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 122/2026, che ha riscritto le regole di accesso al registro dei titolari effettivi, in attesa che il sistema torni operativo. E dal 10 luglio 2027 si applica in tutta l'Unione il Regolamento (UE) 2024/1624: regole uniche, direttamente vincolanti, anche per gli studi.
Chi è obbligato all'antiriciclaggio tra i professionisti?
L'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 231/2007 elenca i professionisti tenuti agli obblighi, «nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria»:
- gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo dei consulenti del lavoro;
- chiunque svolga in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, anche nei confronti dei propri associati o iscritti: compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- i notai e gli avvocati, quando compiono operazioni finanziarie o immobiliari per conto dei clienti o li assistono in determinate operazioni (trasferimenti di immobili o aziende, gestione di denaro e beni, costituzione e gestione di società e trust);
- i revisori legali e le società di revisione.
Il perimetro non dipende dalla dimensione. Lo studio individuale con trenta clienti è obbligato quanto la società tra professionisti con cento collaboratori; cambia la proporzionalità dei presidi, non l'esistenza dell'obbligo. E l'obbligo scatta sull'incarico, non sulla cifra: l'adeguata verifica si fa «in occasione [...] del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale» (art. 17), qualunque sia il valore della prestazione. Con un'eccezione che riguarda da vicino gli studi: l'art. 17, comma 7, esclude l'adeguata verifica per la «mera redazione e trasmissione ovvero [...] sola trasmissione» delle dichiarazioni fiscali e per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale. Le regole tecniche del CNDCEC ne precisano il perimetro.
Per i consulenti del lavoro l'Analisi nazionale dei rischi del 2024 ha alzato il rischio specifico da «trascurabile» a «medio» e giudica «molto significativa» la vulnerabilità delle misure preventive della categoria. Il settore che sembrava ai margini dell'antiriciclaggio non lo è più.
Quali sono gli obblighi antiriciclaggio dello studio, in pratica?
Otto obblighi, che nei controlli vengono letti insieme: un fascicolo cliente ordinato non salva uno studio che non ha mai valutato il proprio rischio, e viceversa.
| Obbligo | Norma | Cosa significa per lo studio |
|---|---|---|
| Autovalutazione del rischio | Artt. 15 e 16-ter D.Lgs. 231/2007; regola tecnica n. 1 CNDCEC | Valutare e documentare a quale rischio è esposto lo studio (clienti, servizi, aree geografiche, canali), compreso il rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, e quanto sono solidi i presidi; aggiornarla nei termini |
| Procedure, controlli e formazione | Art. 16 | Presidi proporzionati a natura e dimensione dello studio; «programmi permanenti di formazione» per chi ci lavora |
| Adeguata verifica della clientela | Artt. 17–30 | Identificare e verificare cliente, esecutore e titolare effettivo, capire scopo e natura della prestazione, profilare il rischio e controllare nel tempo; misure semplificate o rafforzate in base al rischio. Esclusa la sola redazione e trasmissione delle dichiarazioni (art. 17, c. 7) |
| Titolare effettivo | Artt. 20–22 e 21-bis–21-septies | Individuarlo con i criteri di legge; il registro dei titolari effettivi è una fonte di supporto, consultabile previo accreditamento quando il nuovo sistema di accesso sarà operativo |
| Conservazione | Artt. 31–34 | Documenti, dati e informazioni per 10 anni dalla fine della prestazione, in modo da poterli ricostruire e mettere a disposizione delle autorità |
| Segnalazione di operazioni sospette | Art. 35; indicatori UIF del 12/5/2023 | Segnalare alla UIF senza ritardo, prima di compiere l'operazione, quando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare |
| Astensione | Art. 42 | Non avviare o non proseguire la prestazione quando l'adeguata verifica non si può completare, e valutare se segnalare |
| Contante | Artt. 49 e 51 | Soglia di 5.000 euro dal 1° gennaio 2023; le infrazioni di cui si ha notizia vanno comunicate al MEF entro trenta giorni |
Riferimenti al testo del D.Lgs. 231/2007 vigente all'11 ottobre 2026 (Normattiva).
Due dettagli separano uno studio che «ha le carte» da uno che regge un controllo. Il primo: l'adeguata verifica non è un modulo firmato una volta. Il fascicolo deve mostrare il ragionamento — perché quel cliente è a rischio basso o alto, chi è il titolare effettivo e con quale criterio lo si è individuato, quando è stato fatto l'ultimo controllo — non solo la copia del documento d'identità. Il secondo: il sospetto non richiede la prova. L'art. 35 parla di «motivi ragionevoli per sospettare», desunti dalle caratteristiche delle operazioni e dalla capacità economica del cliente. Il commercialista che tiene la contabilità vede incassi, pagamenti e movimenti di cassa: è spesso il primo ad accorgersi che qualcosa non torna.
Cosa prevedono le regole tecniche del CNDCEC del 2025?
Il Consiglio nazionale dei commercialisti, che per legge è l'organismo di autoregolamentazione della categoria, ha emanato le nuove regole tecniche con la deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, dopo il parere del Comitato di sicurezza finanziaria, ricevuto il 27 dicembre 2024. Sostituiscono quelle del 2019 e si applicano dalla loro approvazione. Quattro punti cambiano il lavoro dello studio.
1. L'autovalutazione segue l'Analisi nazionale dei rischi
Nel 2019 l'autovalutazione andava rifatta ogni tre anni. Ora la regola tecnica n. 1 chiede di aggiornarla quando cambiano in modo rilevante i parametri «e, in ogni caso, entro un anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi». L'Analisi del Comitato di sicurezza finanziaria, adottata il 14 novembre 2024, è stata pubblicata il 27 maggio 2025: il termine era quindi il 27 maggio 2026, come ha ricordato lo stesso CNDCEC con l'Informativa n. 85/2025. Chi ha iniziato l'attività da poco fa la prima autovalutazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'avvio.
Se l'autovalutazione del tuo studio è anteriore al 27 maggio 2025, andava aggiornata entro il 27 maggio 2026. Le indicazioni operative del CNDCEC del marzo 2026 precisano che la sua mancanza non è sanzionabile direttamente, ma «rileva ai fini della determinazione del quantum delle sanzioni»: è il primo documento che viene chiesto e il primo da rimettere in ordine.
2. Un metodo, pesi dichiarati
L'autovalutazione combina il rischio inerente (chi sono i clienti, quali prestazioni, dove) con la vulnerabilità dei presidi dello studio, pesati rispettivamente al 40% e al 60%. La formazione è uno dei fattori della vulnerabilità: uno studio con buoni clienti e personale non formato non è uno studio a basso rischio. L'autovalutazione non è delegabile; associazioni professionali e STP possono svolgerla in forma centralizzata.
3. Organizzazione proporzionata alla dimensione
Nel professionista individuale, anche con dipendenti, funzione antiriciclaggio e responsabile coincidono con il professionista stesso. Associazioni e società tra professionisti devono istituire la funzione e nominare un responsabile, salvo che ogni professionista svolga gli adempimenti individualmente. Oltre trenta professionisti e trenta collaboratori serve anche una funzione di revisione indipendente.
4. Modelli pronti, ma non vincolanti
Il 18 marzo 2026 il CNDCEC ha approvato una modulistica antiriciclaggio con indicazioni operative (Informativa n. 57/2026). Sono strumenti di supporto, non vincolanti: vanno adattati allo studio, non firmati in serie.
Per i consulenti del lavoro valgono le regole tecniche del Consiglio nazionale dell'Ordine approvate con delibera n. 205 del 27 maggio 2022. Prevedono un piano antiriciclaggio dello studio oltre i quindici dipendenti o collaboratori, o oltre tre sedi, e un responsabile antiriciclaggio oltre i trenta o le cinque sedi; il piano comprende il programma di formazione.
Cosa è cambiato nel 2026?
Più di quanto sembri, perché le novità sono arrivate da fonti diverse. La tabella le fissa all'11 ottobre 2026.
| Novità | Cosa cambia per lo studio | Fonte |
|---|---|---|
| Registro dei titolari effettivi | Nuovi artt. da 21-bis a 21-septies: i soggetti obbligati accederanno alle informazioni sui titolari effettivi previo accreditamento telematico presso la Camera di commercio e pagando i diritti di segreteria, esclusivamente per l'adeguata verifica; regole distinte per chi ha un legittimo interesse; esclusione dell'accesso in circostanze eccezionali. L'operatività dipende da un provvedimento del MIMIT (art. 2, c. 4), che a inizio ottobre 2026 non risultava adottato | D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122 (recepisce gli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva UE 2024/1640), in vigore dal 23 luglio 2026 |
| Segnalazioni di operazioni sospette | Nuove istruzioni per rilevare e compilare le segnalazioni, che sostituiscono il provvedimento del 4 maggio 2011 | Istruzioni UIF del 18 dicembre 2025, applicabili dal 1° luglio 2026 |
| Indicatori di anomalia | Restano quelli del provvedimento UIF del 12 maggio 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024, che ha sostituito gli indicatori per i professionisti del 2010); tre comunicazioni aggiungono casistiche su agevolazioni e contratti pubblici, violazione delle misure restrittive UE, truffe e frodi tecnologiche e money muling | Comunicazioni UIF del 31 marzo, 7 maggio e 8 giugno 2026 |
| Modulistica di categoria | Modelli e indicazioni operative non vincolanti per autovalutazione, adeguata verifica e conservazione | CNDCEC, 18 marzo 2026 (Informativa n. 57/2026) |
| Formazione continua dei commercialisti | I crediti obbligatori del triennio si possono maturare liberamente tra le materie obbligatorie, antiriciclaggio compreso: non esiste un minimo specifico di crediti in antiriciclaggio (i tre crediti annui erano solo un suggerimento). Resta l'obbligo di legge di formare il personale dello studio (art. 16, c. 3) | Regolamento CNDCEC in vigore dal 1° gennaio 2026; Informativa n. 183/2025 |
| Norme tecniche europee | Il 1° ottobre 2026 l'autorità europea AMLA ha finalizzato e inviato alla Commissione le norme tecniche sull'adeguata verifica (art. 28, par. 1, AMLR), dopo la consultazione di febbraio–maggio; si applicheranno sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento delegato. Le linee guida sull'autovalutazione del rischio sono state in consultazione fino al 15 luglio 2026, con versione finale attesa entro fine anno | AMLA, comunicato del 1° ottobre 2026 e documenti di consultazione 2026 |
La novità più attesa è la prima, ma non è ancora operativa. Il registro dei titolari effettivi è al centro di un contenzioso avviato nel 2023 che ne ha bloccato il funzionamento. Con la sentenza del 21 maggio 2026 (cause riunite C-684/24 e C-685/24) la Corte di giustizia UE ha sostanzialmente confermato il modello italiano, e il D.Lgs. 122/2026 fissa ora chi può consultarlo e come. La consultazione, però, ripartirà solo quando il MIMIT avrà adottato il provvedimento che ne sancisce l'operatività: a inizio ottobre 2026 non risultava adottato, e il giudizio davanti al Consiglio di Stato era ancora pendente. Per lo studio la cosa pratica è prepararsi all'accreditamento presso la Camera di commercio, da chiedere appena il sistema sarà operativo, ricordando che individuare il titolare effettivo resta comunque un compito del professionista, con i criteri dell'art. 20.
Perché dagli studi arrivano così poche segnalazioni?
I numeri della UIF sono netti. Nel 2025 le segnalazioni di operazioni sospette sono state 162.059, l'11,5% in più del 2024. I professionisti ne hanno inviate 10.399, il 6,4%: 10.000 dai notai, 275 da dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro (la UIF li conta in un'unica categoria), 42 da società di revisione e revisori, 27 da avvocati. La serie della categoria cresce, ma da numeri piccoli: 207 nel 2023, 266 nel 2024 (+28,5%), 275 nel 2025 (+3,4%), 139 nel primo semestre 2026 contro 128 nello stesso periodo del 2025.
Le letture possibili sono due, e non si escludono. La prima è strutturale: il commercialista lavora spesso a posteriori, sulla contabilità di operazioni già concluse, e la sua clientela è fatta in gran parte di piccole imprese. La seconda è quella delle autorità: l'Analisi nazionale dei rischi parla di «moderata crescita dell'attività segnaletica dei commercialisti» e conferma, per la categoria, una vulnerabilità relativa «molto significativa» del sistema di prevenzione. In altre parole, il problema non è il volume delle segnalazioni ma la capacità di riconoscere il sospetto quando c'è.
Quello che non è in discussione è il lato sanzionatorio. Nel 2024 il MEF ha emesso 416 decreti sanzionatori antiriciclaggio per 6,5 milioni di euro: 217 riguardano professionisti, per 3,2 milioni. Nello stesso anno la Guardia di Finanza ha svolto 675 interventi ispettivi antiriciclaggio su tutti i soggetti obbligati e contestato violazioni soprattutto su adeguata verifica e astensione (559), conservazione (273) e omessa segnalazione (131). Il 14 ottobre 2024 Guardia di Finanza e CNDCEC hanno firmato il loro primo protocollo d'intesa.
Vale la pena ricordare cosa la legge garantisce a chi segnala. La segnalazione non è una denuncia: va alla UIF, che la analizza e la trasmette agli organi investigativi. Le comunicazioni fatte in buona fede ai fini della segnalazione non violano le restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte da contratti o da norme e non comportano responsabilità di alcun tipo (art. 35, c. 4); l'identità del segnalante è tutelata (art. 38). Restano fuori dall'obbligo le informazioni ricevute nell'esame della posizione giuridica del cliente o nella sua difesa in un procedimento (art. 35, c. 5).
Quali sanzioni rischia lo studio?
| Violazione | Norma | Sanzione |
|---|---|---|
| Omessa adeguata verifica o mancata astensione | Art. 56 | 2.000 euro; da 2.500 a 50.000 euro se la violazione è grave, ripetuta, sistematica o plurima |
| Omessa, parziale o tardiva conservazione | Art. 57 | 2.000 euro; da 2.500 a 50.000 euro nei casi gravi, ripetuti, sistematici o plurimi |
| Omessa segnalazione di operazione sospetta | Art. 58 | 3.000 euro; da 30.000 a 300.000 euro nei casi gravi, ripetuti, sistematici o plurimi |
| Mancata comunicazione al MEF di infrazioni sul contante | Art. 63, c. 5 | Da 3.000 a 15.000 euro |
| Falsificazione dei dati dell'adeguata verifica, o uso di dati falsi | Art. 55, c. 1 | Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 30.000 euro |
Importi del D.Lgs. 231/2007 vigente. Per commercialisti e consulenti del lavoro le sanzioni amministrative sono irrogate dal MEF (art. 65, c. 1).
Una riga del decreto merita più attenzione delle cifre. Tra i criteri per stabilire la gravità di una violazione, gli artt. 56, 57 e 58 citano espressamente la sua ascrivibilità «alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno». Autovalutazione, procedure scritte e formazione non sono burocrazia: sono ciò che, davanti a un errore, fa la differenza tra la sanzione fissa e quella che arriva a 50.000 o 300.000 euro.
Cosa cambia dal 10 luglio 2027 con il Regolamento europeo AMLR?
Il pacchetto antiriciclaggio europeo approvato nel 2024 sposta le regole di base da una direttiva, recepita da ogni Stato a modo suo, a un regolamento direttamente applicabile: il Regolamento (UE) 2024/1624, che si applica dal 10 luglio 2027. Tra i soggetti obbligati include revisori, contabili esterni e consulenti fiscali. Accanto c'è la direttiva (UE) 2024/1640, che l'Italia ha già iniziato a recepire con il D.Lgs. 122/2026, e c'è l'AMLA, l'autorità europea antiriciclaggio con sede a Francoforte. L'AMLA vigilerà direttamente, dal 2028, solo su un numero ristretto di grandi gruppi finanziari: per gli studi la vigilanza resta nazionale, ma le regole diventano le stesse in tutta l'Unione.
Cosa cambia, in concreto, per uno studio:
- Autovalutazione con requisiti minimi europei. Le linee guida dell'AMLA, poste in consultazione fino al 15 luglio 2026, ne fissano quattro: panoramica dell'attività, rischi intrinseci, qualità dei controlli, rischi residui. Chi ha impostato bene l'autovalutazione secondo le regole tecniche 2025 parte avvantaggiato.
- Adeguata verifica più dettagliata. Le norme tecniche finalizzate dall'AMLA il 1° ottobre 2026 stabiliscono quali informazioni raccogliere e verificare, le misure proporzionate per i casi a basso rischio, la verifica a distanza con documento d'identità o con mezzi di identificazione elettronica di livello «significativo» o «elevato» e lo screening delle persone politicamente esposte. Si applicheranno sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento delegato della Commissione. Se il titolare effettivo non si individua, il Regolamento chiede di registrarlo e di identificare gli alti dirigenti, che però, a differenza di oggi, non sono considerati titolari effettivi.
- Fascicoli da tenere aggiornati con intervalli massimi. L'AMLR fissa per l'aggiornamento dei dati dei clienti un intervallo massimo di un anno per quelli a rischio più alto e di cinque anni per gli altri; secondo le norme tecniche finali dell'AMLA, questi termini decorrono dall'entrata in vigore del regolamento delegato. In pratica, nei primi anni di applicazione tutti i fascicoli andranno ripresi.
- Contante. Il Regolamento fissa un limite europeo di 10.000 euro ai pagamenti in contanti per beni e servizi e consente agli Stati limiti più bassi: in Italia, oggi, resta la soglia di 5.000 euro.
Il messaggio pratico è semplice: quello che lo studio sistema oggi non va rifatto nel 2027. Un'autovalutazione documentata, fascicoli che mostrano il ragionamento e una procedura di segnalazione funzionante sono la base su cui le regole europee si appoggeranno.
Come mettere in regola lo studio: la checklist in dieci punti
- Autovalutazione aggiornata dopo l'Analisi nazionale dei rischi pubblicata il 27 maggio 2025, con metodo, data e firma.
- Ruoli scritti: chi è il responsabile antiriciclaggio, chi fa l'adeguata verifica, chi decide sulle segnalazioni. Nelle STP e negli studi associati, funzione e responsabile nominati.
- Procedura di adeguata verifica: quando si fa, con quali documenti, come si assegna il profilo di rischio, quando si passa alle misure rafforzate.
- Un fascicolo per ogni cliente: dati verificati, titolare effettivo con il criterio usato, scopo e natura della prestazione, profilo di rischio, data dell'ultimo controllo.
- Accreditamento al registro dei titolari effettivi presso la Camera di commercio, come previsto dal D.Lgs. 122/2026: da preparare ora e da chiedere appena il MIMIT ne dichiara l'operatività.
- Conservazione che regge dieci anni: archivio completo, ordinato, consultabile in caso di controllo.
- Procedura di segnalazione: chi valuta, con quali indicatori UIF, come si motiva anche la decisione di non segnalare. L'iscrizione al portale Infostat-UIF si fa prima di averne bisogno.
- Regola di astensione per i casi in cui l'adeguata verifica non si può completare.
- Formazione documentata per professionisti, collaboratori e dipendenti: date, contenuti, presenze.
- Contante: una regola interna per comunicare al MEF entro trenta giorni le infrazioni rilevate, ad esempio in contabilità.
Le scadenze aiutano più delle buone intenzioni: documenti d'identità che scadono, controlli costanti da ripetere, autovalutazione da aggiornare. Se lo studio usa un gestionale con scadenzario, come il modulo Adempimenti di Argo Manager, conviene metterci anche queste, ciascuna con il suo responsabile.
Un software dedicato fa i dieci punti in un posto solo. Contify AR parte dalla visura camerale e propone il fascicolo di adeguata verifica, calcola i titolari effettivi sulla catena partecipativa con gli alert, dice che cosa manca a ogni cliente con la norma di riferimento, tiene lo scadenzario del controllo costante e conserva tutto per dieci anni con un registro degli accessi non modificabile. Canone annuo per studio, tutto incluso. Per confrontarlo con gli altri software in commercio: il miglior software antiriciclaggio per commercialisti, undici prodotti a confronto.
Si può affidare l'antiriciclaggio a un consulente esterno?
Il supporto sì, la responsabilità no. Gli obblighi restano in capo al soggetto obbligato: la decisione di segnalare un'operazione sospetta è del professionista, e la regola tecnica n. 1 esclude che l'autovalutazione possa essere delegata. Un consulente esterno può però fare quello che nello studio manca quasi sempre: il tempo e il metodo per impostare i presidi, il confronto su un caso dubbio, la formazione di chi lavora con i clienti, l'aggiornamento quando cambiano le regole.
È il lavoro di Outsourcing Antiriciclaggio, il servizio che Contify eroga con uno studio partner specializzato in consulenza Tax & Legal. Copre quattro aree: adeguata verifica della clientela e gestione degli obblighi AML, predisposizione di procedure e presidi organizzativi, supporto nella valutazione del rischio e nel monitoraggio delle operazioni, formazione e aggiornamento normativo. Contify è il referente unico; l'erogazione è affidata a professionisti che lavorano ogni giorno sulla normativa. Si parte da un check-up di quello che lo studio ha già — autovalutazione, procedure, fascicoli, formazione — e da un piano di adeguamento con priorità chiare, per arrivare al 2027 senza dover ricominciare da capo. Chi preferisce tenere l'antiriciclaggio in casa trova in Contify AR il software con cui lo studio fa da sé: le due strade si possono anche combinare, con il servizio che usa il software come strumento di lavoro.
Fonti
- Normattiva: D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, testo vigente (artt. 3, 15–17, 20–22, 21-bis–21-septies, 31, 35, 38, 42, 49, 51, 55–58, 63); D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122.
- UIF, Rapporto annuale sull'attività svolta nel 2025 (16 giugno 2026), Tavole 1.1 e 1.2; Statistiche SOS, 1° semestre 2026; indicatori di anomalia (provvedimento del 12 maggio 2023 e comunicazioni 2026); Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (18 dicembre 2025).
- Comitato di sicurezza finanziaria, Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 2024 (pubblicata il 27 maggio 2025), § 5.2.
- MEF, Relazione al Parlamento sull'attività di prevenzione del riciclaggio, anno 2024: sanzioni amministrative e attività della Guardia di Finanza.
- CNDCEC: Regole tecniche ex art. 11, c. 2, D.Lgs. 231/2007 (16 gennaio 2025); Informative n. 6/2025, n. 85/2025, n. 183/2025 e n. 57/2026.
- Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, regole tecniche antiriciclaggio (delibera n. 205 del 27 maggio 2022).
- EUR-Lex: Regolamento (UE) 2024/1624; Direttiva (UE) 2024/1640.
- Stato del registro dei titolari effettivi: ItaliaOggi, «Titolari effettivi, registro ancora bloccato» (23 settembre 2026); Corte di giustizia UE, sentenza del 21 maggio 2026, cause riunite C-684/24 e C-685/24.
- AMLA, comunicato del 1° ottobre 2026 sulle norme tecniche finalizzate per il settore privato (adeguata verifica ex art. 28, par. 1, AMLR).
- AMLA, documenti di consultazione 2026, come riportati da DirittoBancario: progetto di norme tecniche sull'adeguata verifica (21 aprile 2026) e linee guida sull'autovalutazione (17 aprile 2026); Banca d'Italia, intervento del 2 luglio 2026 sulla nuova architettura della supervisione europea.
Nota di trasparenza (Reg. UE 2024/1689 — AI Act, art. 50): questo articolo è stato redatto con l'assistenza di strumenti di intelligenza artificiale. I dati citati provengono dalle fonti elencate sopra, consultate l'11 ottobre 2026. I contenuti sono stati verificati, integrati e approvati dall'autore, che se ne assume la responsabilità editoriale. L'articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.